La gestione degli oli esausti da cucina è influenzata negativamente dalla mancanza di una normativa precisa che prevede il suo corretto smaltimento attraverso appositi sistemi di raccolta, tali sistemi non esistono ancora nella maggior parte degli Stati europei (EU-27). C'è una reale necessità di realizzare un quadro normativo rivolto alla raccolta, trattamento e riciclaggio degli oli esausti da cucina che definisca le responsabilità e gli obblighi per i produttori di rifiuti e per tutte le figure coinvolte. Questo quadro normativo dovrebbe essere quanto più possibile omogeneo a livello europeo al fine di creare le migliori condizioni di mercato per una commercializzazione a livello internazionale.

 

Fino a quando le condizioni di mercato non saranno adeguate, la raccolta dell’olio esausto da cucina stenterà ad essere una pratica redditizia, visti gli elevati costi di trasporto che incidono sulle piccole quantità raccolte. Sono necessari, inoltre, incentivi per progetti di raccolta locale finalizzati alla sensibilizzazione dei cittadini sui vantaggi economico/ambientali del riciclo dell’olio esausto.

 

La caratterizzazione dell’olio esausto da cucina come materia prima per la produzione di biocarburanti convenzionali potrebbero spingere e accelerare questo processo. E’ inoltre necessario uno stretto controllo sulla provenienza dell’olio esausto per evitare qualsiasi attività illegale, a tal proposito diventa fondamenta prevedere protocolli di certificazione e tracciabilità. Il processo di certificazione deve scaturire da un approccio condiviso mantenendo la sostenibilità del processo come priorità. Per quanto riguarda i sistemi di tracciabilità è necessario approntare protocolli precisi volti a dimostrare l'origine della materia prima e alla corretta implementazione del “double counting system”. Il “double counting system” è definito dall’art. 33 comma 5 del D. Lgs. 28/2011 che stabilisce che il contributo dei biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti, come definiti, individuati e tracciati dal D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii., da materie di origine non alimentare, da materie cellulosiche, da materie ligneo-cellulosiche e dalle alghe, è equivalente all’immissione in consumo di una quantità pari a due volte l’immissione in consumo di altri biocarburanti. Attraverso strategie condivise a livello europeo, il “double counting system” potrebbe essere adottato in un maggior numero di Paesi europei.

 

La situazione incerta a livello europeo non incoraggia i governi nazionali ad aumentare i loro incentivi per lo sviluppo dei biocarburanti. In parallelo, la mancanza di regole o obiettivi legati all’utilizzo dei biocarburanti nei veicoli crea una barriera per la crescita settore. Al fine di sensibilizzare le industrie automobilistiche e i cittadini verso l’utilizzo di combustibili verdi, l'Unione Europea dovrebbe prevedere appositi incentivi basati sul potere di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (CO2). Tra i casi analizzati, la politica danese in materia di esenzione fiscale per i biocarburanti sembra essere di particolare interesse.

 

Per sostenere il mercato del biodiesel e mantenere in equilibrio il mercato europeo sono necessari orientamenti chiari. Partendo da questa considerazione, misure restrittive a livello nazionale si traducono in ostacoli per il mercato. Il percorso normativo e di mercato deve essere quanto più condiviso possibile.

 

I biocarburanti possono divenire il futuro, ma lo sviluppo del marcato è legato strettamente alle volontà politiche.

 

Per saperne di più sugli aspetti normative e di mercato dell’olio esausto da cucina e sul biodiesel:

   

 Comparative analysis of the different legal frameworks.

 Analysis of qualitative aspects.

 

 

Source: EUBIA